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MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO ED OBBLIGO DI REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI
EX ART. 43 DEL TULPS. PROBLEMATICHE APPLICATIVE
conflitti giurisdizionali, attesa la mancanza di valore vincolante del precedente.
Ma l’insidia maggiore si rinviene nella circostanza che al funzionario si accolla una
potestà decisoria assai delicata e pericolosa per le conseguenze cui lo espone, a fron-
te di un dato testuale normativo di opposto tenore; in particolare, nulla esclude che lo
stesso possa essere chiamato a rispondere della licenza in sede giudiziaria e discipli-
nare qualora il privato commettesse un reato a mezzo dell’arma, che, in base al dispo-
sto testuale dell’articolo 43 cit., non avrebbe potuto portare.
Tanto premesso, il Ministero formula i seguenti quesiti:
1. se l’articolo 43 T.U.L.P.S., nella sua formulazione attuale, osti al rilascio di porto
d’armi e imponga la revoca della licenza di porto d’armi nei confronti di coloro che
siano stati condannati per i reati di cui al primo comma anche se intervenuta la riabili-
tazione;
2. se il testo del primo comma dell’articolo 43 citato, qualora si ritenesse rilevante la
riabilitazione, non si ponga in contrasto con la Costituzione attesa la previsione ivi con-
tenuta di obbligatorio diniego di licenza 1n materia di armi indipendentemente dalla
valutazione di circostanze quali il decorso del tempo o l’intervenuta.
Considerato:
In ordine al primo quesito, la Sezione ritiene debba darsi risposta affermativa, senza
che occorra ripercorrere il pur corretto itinerario argomentativo seguito dal Ministero
riferente, essendo in verità la questione più semplice.
Invero, stabilisce l’art. 43 R.D. n. 773/31:
“Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare
armi:
a. a chi ha riportato condanna alla reclusione pe delitti non colposi contro le persone
commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione;
b. a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o
resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pub-
blico;
c. a chi ha riportato condanna per diserzione 1n tempo di guerra, anche se amnistiato,
o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra men-
zionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abu-
sare delle armi”.
Osserva la Sezione che il comma 1, pur essendo una norma di azione (norma potere-
effetto), presenta una struttura rigida, assimilabile a quella tipica delle norme private,
(norma-fatto-effetto); è la èd. attività amministrativa strettamente vincolata, in cui l’ef-
fetto giuridico è interamente predeterminato e il potere si limita a tradurre la fattispecie
astratta in concreto provvedimento.
In tali casi, anche nel diritto pubblico la disposizione di legge si presenta in una forma
o schema fondamentale che rivela la descrizione di un fatto o stato di cose collegato
ad un altro fatto o stato di cose mediante un nesso d’implicazione («se ... allora») o
connessione normativa («per modo che»), per cui ad un termine condizionante (prota-
si) è connesso un termine condizionato (apodosi).
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