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STUPEFACENTI - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Evidente, oltre che espressamente motivata, risulta, infine, la rilevanza della questio-
ne, posto che la dichiarazione di illegittimità della disposizione impugnata travolgereb-
be la contravvenzione oggetto del giudizio a quo.
4. Nel merito la questione è fondata.
4.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha già dichiarato l’illegit-
timità di altre disposizioni introdotte in sede di conversione del D.L. n. 272 del 2005 ,
per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio comples-
siva dell’originario decretolegge.
Segnatamente, la citata pronuncia, che costituisce un precedente specifico in materia,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4bis e 4vicies ter del d.l. n. 272 del
2005 : il primo (art. 4bis) modificando l’ art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 ha previsto
una medesima cornice edittale per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacen-
ti, unificando il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda
che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabel-
le II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette
“droghe pesanti”) il secondo (art. 4vicies ter) ha parallelamente modificato il precedente
sistema tabellare stabilito dagli artt. 13 e 14 dello stesso D.P.R. n. 309 del 1990 , inclu-
dendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi.
4.2. Le considerazioni sviluppate con la citata sentenza n. 32 del 2014 che hanno
indotto questa Corte a censurare la disomogeneità delle disposizioni aggiunte dagli
artt. 4bis e 4 vicies ter rispetto all’originario decretolegge valgono anche per la dispo-
sizione oggi censurata di cui all’art. 4 quater.
Infatti, le norme originarie contenute in un provvedimento significativamente titolato
all’inizio “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi” riguardano l’assun-
zione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assicurare la funzionalità
all’Amministrazione civile dell’interno (art. 2), finanziamenti per le Olimpiadi invernali
(art. 3), il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani
residenti all’estero (art. 5).
Anche nel presente giudizio, come in quello definito con la sentenza n. 32 del 2014, l’uni-
ca previsione alla quale, in ipotesi, potrebbe ricollegarsi la disposizione impugnata intro-
dotta dalla legge di conversione, è l’art. 4, la cui connotazione finalistica era ed è quella
di impedire l’interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossico-
dipendenti recidivi. Nei confronti di questi ultimi era, infatti, intervenuta la allora recentis-
sima L. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n.
354 , in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle cir-
costanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta “legge ex Cirielli”,
che, con il suo art. 8, aveva aggiunto l’ art. 94bis al D.P.R. n. 309 del 1990, riducendo da
quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l’affidamento in prova
per l’attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza inoltre,
l’art. 9 della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell’art. 656 del
codice di procedura penale , escludendo la sospensione della esecuzione della pena per
i recidivi, anche se tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero.

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