Page 357 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

art. 19 disposizioni finanziarie

1. I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli
articoli 4, comma 5, 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro
per l’anno 2016, a 58.375.240 euro per l’anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a
decorrere dall’anno 2018, nonché quelli di cui all’articolo 12, comma 10, da accertarsi
a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all’incremento dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma
1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015. Il restante 50 per cento é destinato
al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze
é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al
Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attua-
zione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali
di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l’effettivo raggiungimento dei risparmi di
spesa indicati nel presente articolo.

art. 20 - entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando che i provvedi-
menti concernenti l’attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali
e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministra-
zioni di cui all’ articolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1°
gennaio 2017.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.

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