Page 355 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all’Arma dei carabinieri, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finan-
za e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7,
9, 10 e 11. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le
Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che
non risultano necessari all’espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle
eventuali clausole difformi previste contrattualmente. Dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. L’Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad
adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità continua
degli aeromobili trasferiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1.
5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1,
3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017.
Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti
ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo
coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso
cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria
scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giu-
diziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di proce-
dura penale.
6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture ope-
rative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di
presidio dell’ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino
al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e
altre strutture ordinative dell’Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazio-
ne, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono
adottati con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, previo
assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell’inter-
no, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. In relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi
di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale coper-
tura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell’amministrazione della
pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208.
8. Nelle more dell’attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all’Arma dei
carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-
bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal
personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordi-
namento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

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