Page 353 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE
rr) dopo l’articolo 2248, é inserito il seguente: «Art. 2248-bis. (Regime transitorio per
gli ufficiali dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri). - 1. Sino all’anno 2027 compre-
so, in relazione alle esigenze connesse con l’assorbimento del Corpo forestale dello
Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
nonché alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla
contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale
degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa é autorizzato annualmen-
te a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al
grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanen-
ze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi
organici complessivi.».
art. 15 - personale che transita nel corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In relazione al transito di cui all’articolo 12 e per assolvere alle specifiche competen-
ze di cui all’articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esauri-
mento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente
decreto, nei quali é inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta
tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il perso-
nale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al
presente decreto.
2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano,
nell’ambito dei posti di cui alla tabella A, dell’articolo 12, comma 1, le disposizioni
vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in mate-
ria di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al
comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, é confermato in una
sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.
5. Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e
dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aero-
navigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamen-
to economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti
del comparto di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”.
art. 16 - personale che transita nel corpo della guardia di finanza
1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo 12,
é inquadrato, a tutti gli effetti, a eccezione del regime dell’ausiliaria, nei corrispondenti
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