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LEGISLAZIONE
non inferiore a tre mesi. Il trenta per cento dei posti é riservato ai collaboratori capo.
20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri:
a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
b) all’atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene con-
fermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della
specialità e dell’unitarietà delle funzioni di presidio dell’ambiente, del territorio e delle
acque e della sicurezza agroalimentare.
21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’arti-
colo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabi-
nieri é chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dele-
gati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all’articolo 875
del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all’articolo 174-bis, comma 2,
lettera a), nonché presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso
i Comandi regionali confluiti nell’Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini
elettorali, in tre unità di base per aree geografiche.
22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’arti-
colo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma
21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all’articolo
872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituisco-
no il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all’artico-
lo 174-bis, comma 2, lettera a).
23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’artico-
lo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rap-
presentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri
del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le catego-
rie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti,
il quale é chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale.
24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e
carabinieri é consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori
e degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri per anzianità, in misura non
superiore al dieci per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;
nn) dopo l’articolo 2223, é inserito il seguente: «Art. 2223-bis. (Regime transitorio per
gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri). - 1. Fino all’anno 2037
compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo
forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e al fine del progressivo asse-
stamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si appli-
cano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale
dell’Arma dei carabinieri.»;
oo) dopo l’articolo 2247, é inserito il seguente: «Art. 2247-bis. (Avanzamento del per-
sonale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabi-
nieri). - 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale tran-
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