Page 345 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

t) all’articolo 973, dopo il comma 2, é inserito il seguente:
«2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-
bis, e 708, comma 1-bis, è impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non
richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell’Arma dei carabinieri, non
prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, ovvero d’autorità per inidoneità
funzionale o per esonero dalla specializzazione.»;
u) all’articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), é aggiunta la seguente: «c-bis). dal-
l’ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell’Arma dei
carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»;
v) all’articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), é aggiunta la seguente: «e-bis). da un
colonnello del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda uffi-
ciali di detto ruolo.»;
z) all’articolo 1226-bis, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti: «,
tecnico-logistico e forestale»;
aa) dopo l’articolo 2203, é inserito il seguente: «Art. 2203-bis. (Disposizioni transitorie
in materia di reclutamento del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri). - 1. In relazio-
ne alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, fermo restando
le consistenze organiche di cui all’articolo 800, al fine della progressiva armonizzazio-
ne e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli
ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate,
in ragione dell’andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del
ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.»;
bb) dopo l’articolo 2203-bis, é inserito il seguente: «Art. 2203-ter. (Disposizioni transi-
torie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti
dell’Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali
dell’Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato
nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da for-
mare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma
4-bis, e 708, comma 1-bis, é determinato annualmente dal Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei
corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di
cui all’articolo 2214-quater, commi da 15 a 19.»;
cc) dopo l’articolo 2212, é inserito il seguente: «Art. 2212-bis. (Ruoli forestali dell’Arma
dei carabinieri). - 1. Per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo fore-
stale dello Stato é istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.
2. Per gli ispettori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato
é istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.
3. Per i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello
Stato é istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.
4. Per gli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo fore-
stale dello Stato é istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio per-
manente.

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