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GAZZETTA UFFICIALE

Capo IV - Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato

art. 14 - arma dei carabinieri

1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 664, é inserito il seguente: «Art. 664-bis. (Alimentazione del ruolo
forestale).- 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri
avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipa-
re:
1) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in
possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell’Arma
dei carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal
bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;
2) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell’Arma
dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato
il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea magi-
strale o specialistica richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all’ordine della graduatoria di
merito;
b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»;
b) all’articolo 666, dopo il comma 3, é inserito il seguente:
«3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel
ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica
degli ufficiali inferiori di detto ruolo.»;
c) all’articolo 683, dopo il comma 4, é inserito il seguente:
«4-bis. AI fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, é stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decre-
to ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazio-
ni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso.
A detto personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 973, comma 2-bis.»;
d) all’articolo 692, dopo il comma 4, é inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, é stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decre-
to ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializ-
zazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a con-
corso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 973, comma 2-
bis.»;
e) all’articolo 708, dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, é stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con deter-
minazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il numero di posti dei
carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferio-

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