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LEGISLAZIONE

delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in
materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle
convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria,
da esercitarsi, esclusivamente in relazione all’attività di cui al decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio n. 176 dell’8 luglio 2005, anche tramite le unità
specializzate dell’Arma dei carabinieri.

art. 11 - disposizioni concernenti altre attività del corpo forestale dello stato

1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e
del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare
e all’attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attività:
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e interna-
zionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di
fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all’articolo 8-quinquies, comma 3-quin-
quies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell’Arma dei
carabinieri;
c) tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all’articolo 7,
commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
2. All’esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell’articolo 12, comma
1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, é adeguata la struttura
organizzativa del predetto Ministero.

art. 12 - contingenti del personale del corpo forestale dello stato

1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organi-
che dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di
Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero com-
plessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
Un contingente, indicato nella stessa tabella, é assegnato, con corrispondente incre-
mento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 11, sulla
base dei criteri di cui al comma 2.
2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul
Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla
base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio pre-
stato, l’Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità

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