Page 333 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE
della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di
Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività con-
nesse con l’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché al Corpo della poli-
zia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni,
secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d’intesa, adottati previo assenso
del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all’attuazione dei compiti di cui al comma
3 nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
5. Per l’adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d’impiego del Corpo
della guardia di finanza nonché per la relativa manutenzione e gestione, é autorizzata
la spesa di euro 708.502 per l’anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall’anno 2018.
art. 5 - gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia
1. Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per
l’acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 1°
aprile 1981, n. 121, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi
delle Forze di polizia.
2. Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione
di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.a., adottano, nell’ambito dell’ufficio
per il coordinamento e la pianificazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 1° aprile 1981, n. 121, specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:
a) strutture per l’addestramento al tiro;
b) mense di servizio;
c) pulizie e manutenzione;
d) procedure per l’acquisizione e l’addestramento di animali per reparti ippomontati e
cinofili e acquisto dei relativi generi alimentari;
e) approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;
f) programmi di formazione specialistica del personale;
g) adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della ridu-
zione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme;
h) approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elet-
trica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio
energetico rispettivamente già avviati;
i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;
l) approvvigionamento di veicoli.
3. Con appositi protocolli d’intesa tra i Ministeri interessati sono previsti programmi di
centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia
e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo le Forze di polizia hanno facoltà di rece-
dere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in
deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.
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