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LEGISLAZIONE
b) l’organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce
nell’organizzazione addestrativa dell’Arma dei carabinieri e assicura la formazione
specialistica del personale dedicato all’assolvimento delle specifiche funzioni di cui
all’articolo 7;
c) l’organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo
dell’Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;
d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell’Arma dei
carabinieri;
e) l’organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonché le restanti com-
ponenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organiz-
zative dell’Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle attività dirette alla tutela del-
l’ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroali-
mentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
sensi del successivo articolo 9.
2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:
a) all’articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), é inserita la seguente:
«c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»;
b) all’articolo 174, comma 2, lettera b), le parole «Comandi di divisione, retti da gene-
rale di divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisio-
ne o di brigata,»;
c) dopo l’articolo 174, é inserito il seguente:
«Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) -
1. L’organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati,
in via prioritaria o esclusiva, all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite
all’Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specia-
lizzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il
supporto dell’organizzazione territoriale.
2. L’organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme
restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funziona-
le dal Ministro dell’interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell’articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimen-
tare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressa-
mente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando é retto da
generale di corpo d’armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L’incarico di vice comandante del
Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare é attribuito al
Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
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