Page 341 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE
7. Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4,
secondo periodo, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dota-
zioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente:
a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale
dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in
nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effet-
tuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati;
b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al per-
sonale transitato ai sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministra-
zioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma.
8. Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma
1, eventualmente non interessate dall’applicazione del comma 7, sono rese indisponi-
bili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei
commi 4 e 6.
9. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono
accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni
previste a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche indisponi-
bili di cui al comma 8, le risorse finanziarie che si rendono disponibili all’atto delle ces-
sazioni dal servizio previste al medesimo comma 8, nonché definite le modalità di
attuazione dello stesso comma per l’individuazione delle dotazioni organiche da ren-
dere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono disponibili all’atto delle
cessazioni dal servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le modalità pre-
viste dal successivo comma 10.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3),
della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo
forestale dello Stato non impiegate per le finalità di cui al comma 7, lettera a), nonché
i risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del medesimo comma 7, lettera b), sono desti-
nati, nella misura del 50 per cento, all’attuazione della revisione dei ruoli delle forze di
polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.
11. In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1°
gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 é aggiornata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.
art. 13 - trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del corpo forestale
dello stato
1. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adot-
tarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indispo-
nibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni
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