Page 344 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE

re al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 973, comma 2-bis.»;
f) dopo l’articolo 737, é inserito il seguente: «Art. 737-bis. (Corso di formazione per uffi-
ciali del ruolo forestale).- 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un
corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del quale é determi-
nata una nuova anzianità relativa in base all’ordine della graduatoria finale del corso.»;
g) all’articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le seguen-
ti: «e del ruolo forestale,»;
h) dopo l’articolo 765, é inserito il seguente: «Art. 765-bis. (Corso di specializzazione
per ispettori dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). -
1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all’articolo 683, comma 4-bis, al termine dei
corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a
frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»;
i) dopo l’articolo 776, é inserito il seguente: «Art. 776-bis. (Corso di specializzazione
per sovrintendenti dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimen-
tare). - 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista all’articolo 692, comma 4-bis,
al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso
di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.»;
l) dopo l’articolo 783, é inserito il seguente: «Art. 783-bis. (Corso di specializzazione
per carabinieri dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimenta-
re). - 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all’articolo 708, comma 1-bis, al ter-
mine dei corsi di formazione di cui all’articolo 783, sono ammessi a frequentare un
corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.»;
m) all’articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti
«, tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» é sostituita dalla seguente: «4.188»;
n) all’articolo 800, comma 2:
1) dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»;
2) la parola «29.531 » é sostituita dalla seguente: «30. 979»;
3) la parola «13.500» é sostituita dalla seguente: «13.920»;
4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti superiori»;
o) all’articolo 800, comma 3:
1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»;
2) la parola «20.000» é sostituita dalla seguente: «21.182»;
p) all’articolo 800, comma 4:
1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e collabo-
ratori»;
2) la parola «61.450» é sostituita dalla seguente: «65.464»;
q) all’articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), é aggiunta la seguente: «c-bis) ruolo
forestale.»;
r) all’articolo 823, comma 1:
1) lettera b), la parola «21» é sostituita con «22»;
2) lettera c), la parola «64» é sostituita con «80»;
3) lettera d), la parola «386» é sostituita con «465»;
s) l’articolo 907 é abrogato;

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