Page 346 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE

5. Per i periti dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato é isti-
tuito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.
6. Per i revisori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato é
istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.
7. Per gli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo fore-
stale dello Stato é istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio per-
manente.»;
dd) dopo l’articolo 2212-bis, é inserito il seguente: «Art. 2212-ter. (Consistenze orga-
niche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri). - 1.
Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni in materia di tutela dell’ambiente, del
territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all’articolo
800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell’Arma dei
carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono pro-
gressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri
di cui all’art. 821, comma 1, lettera c-bis).
2. L’entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 é
annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.»;
ee) dopo l’articolo 2212-ter, é inserito il seguente: «Art. 2212-quater. (Personale dei
ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei
ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche com-
plessive di cui all’articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo
avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrinten-
denti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell’Arma
dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2214-quater, commi da
15 a 19, le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente
devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell’Arma
dei carabinieri.»;
ff) dopo l’articolo 2212-quater, é inserito il seguente: «Art. 2212-quinquies. (Funzioni
del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri). - 1. Il
personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione
specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili,
anche complesse e collabora all’attività istruttoria e di studio. Svolge altresì funzioni di
ispettore fitosanitario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214. ha conoscenza del funzionamento e dell’uso di apparecchiature e di procedure,
anche complesse, per l’elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.
2. Nell’ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta
connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attività che con l’elaborazione
degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l’attività di più persone con
piena responsabilità per l’attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere,
in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del per-
sonale.

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