Page 349 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE
10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato tran-
sita nel ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis,
comma 6.
11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale
dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell’ Arma dei cara-
binieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 7.
12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintenden-
ti e degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di
polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli
articoli 178 e 179.
13. Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell’Arma dei carabinieri sono
attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza,
limitatamente all’esercizio delle funzioni attribuite.
14. Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabi-
nieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica
sicurezza, limitatamente all’ esercizio delle funzioni attribuite.
15. Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in
possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo
forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponi-
bili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annual-
mente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di for-
mazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi.
16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni
di servizio effettivo può accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del
quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami,
secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo
superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.
17. Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono acce-
dere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalità stabilite annualmen-
te con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazio-
ne specialistica di durata non inferiore a tre mesi.
18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in posses-
so di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale
dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante
concorso per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del
Ministro della difesa e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata
non inferiore a sei mesi. Un terzo dei posti é riservato al personale del ruolo forestale
dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto.
19. Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con
almeno quattro anni di effettivo servizio può accedere al ruolo forestale dei revisori, in
misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concor-
so interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del
Ministro della difesa, e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata
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