Page 348 - Rassegna 3-2016
P. 348

LEGISLAZIONE

ll) dopo l’articolo 2212-octies, é inserito il seguente: «Art. 2212-nonies. Successione e
corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell’Arma dei
carabinieri.
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati dei ruoli forestali degli
operatori e collaboratori sono così determinate in ordine crescente:
a) operatore: carabiniere;
b) operatore scelto: carabiniere scelto;
c) collaboratore: appuntato;
d) collaboratore capo: appuntato scelto.
mm) dopo l’articolo 2214-ter, é inserito il seguente: «Art. 2214-quater. Transito del per-
sonale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri.
1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri
avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-
octies e 2212-nonies, con l’anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l’ordine
di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai
marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazio-
ne di scelto attribuita agli ispettori superiori.
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri assu-
me lo stato giuridico di militare.
3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri si
applicano i limiti d’età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello
Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri non
si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all’articolo 886 e al Titolo V,
Capo VII, Sezione III.
5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del
Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma
dei carabinieri di cui all’articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice
questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello é necessario aver maturato
un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni.
6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato tran-
sita nel ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-
bis, comma 2.
7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato
transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo
2212-bis, comma 3.
8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello
Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri,
di cui all’articolo 2212-bis, comma 4.
9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita
nel ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma
5.

346
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353