Page 352 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE

d) due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri;
e) due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, se
si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei cara-
binieri;
f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, se si tratta
di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabi-
nieri;
g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, se
si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei
carabinieri;
h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri,
se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri
dell’Arma dei carabinieri;
i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei
carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e
carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
l) un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali
dell’Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei
ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell’Arma dei cara-
binieri.
12. Per l’avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli
forestali dell’Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le dispo-
sizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.»;
pp) dopo l’articolo 2247-bis, é inserito il seguente: «Art. 2247-ter. (Elementi di giudizio
per l’avanzamento del personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri). - 1. Nelle
valutazioni del personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri le autorità compe-
tenti esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi di cui all’articolo
1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informa-
tive, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell’attività svolta per i diri-
genti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello
Stato.»;
qq) dopo l’articolo 2247-ter, é inserito il seguente: «Art. 2247-quater. (Nomina del Vice
Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
dell’Arma dei carabinieri). - 1. All’atto del transito del personale del Corpo forestale
dello Stato nell’Arma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri e per l’istituzione del Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare di cui all’articolo 174-bis, con decreto interministeriale dei
Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di
Stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto
Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale
di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, a cui è conferito il grado
di generale di divisione del medesimo ruolo.»;

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