Page 354 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE

ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla
tabella A richiamata all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, conservando l’anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo
ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l’ultimo dei parigrado iscrit-
to in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare
e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della
Guardia di finanza.
3. Per le finalità del presente articolo é autorizzata la spesa di euro 331.000 per l’anno
2017.

art. 17 - personale che transita nella polizia di stato

1. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 12, é inquadrato
nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, con-
servando l’anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di
iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l’ultimo dei pari qualifica iscritto in
ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento pro-
fessionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
3. Per le finalità del presente articolo é autorizzata la spesa di euro 180.000 per l’anno
2017.

Capo V - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

art. 18 - disposizioni transitorie e finali

1. L’Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo fore-
stale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni
relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale
e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi
della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con
amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10
e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.
2. In deroga all’articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di
legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno rife-
rimento a funzioni, compiti e attività del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi
del presente decreto, devono intendersi riferite all’Arma dei carabinieri, se non rien-
tranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al
Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.
3. Con i decreti adottati ai sensi dell’articolo 13, comma 1, é individuata anche
l’Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione

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