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GAZZETTA UFFICIALE
sitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite
nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.
2. Fino all’anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull’avanzamento degli ufficiali
del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri:
a) la Commissione superiore d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo
1040, é integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei
carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più
anziano del medesimo ruolo;
b) la Commissione ordinaria d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo
1045, é integrata da:
1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri;
2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.
3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si
effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste pro-
mozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso
dell’anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
4. Per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori
dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente
codice.
6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrin-
tendenti dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al
presente codice.
7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale
degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, qua-
dro VIII, allegata al presente codice.
8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell’Arma
dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.
9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell’Arma
dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.
10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo foresta-
le degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4,
quadro XI, allegata al presente codice.
11. Per esprimere i giudizi sull’avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispet-
tori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli ope-
ratori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanza-
mento dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 1047, sono:
a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, che assu-
me il ruolo di vice presidente;
b) quattro colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri;
c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, di cui il meno anzia-
no assume il ruolo di segretario;
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