Page 356 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE

9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo
forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, perma-
nentemente non idoneo in forma assoluta all’assolvimento dei compiti d’istituto ai sensi
delle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 23-bis, comma 3, del decreto legisla-
tivo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68,
con la sola esclusione di quello di cui all’articolo 18 della medesima legge, ovvero che si
trovi nella condizione di cui all’articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e
che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, é inserito d’uf-
ficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi del-
l’articolo 12, comma 3, per l’assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali. L’incremento della dotazione organica trasferita
all’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 12, comma 1, é corrispondentemente ridotto.
10. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del
Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri di cui
all’articolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che,
durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all’articolo
2214-quater, comma 20, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non ido-
neo a prestare servizio nell’Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero
della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanzia-
rie. La corrispondente dotazione organica dell’Arma dei carabinieri é resa temporanea-
mente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.
11. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto
nelle amministrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza
dell’ordinamento di provenienza.
12. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i
procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione
di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.
13. Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai
sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma
1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86.
14. Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il
personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri con quelli
degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre
2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all’ar-
ticolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalità di custo-
dia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in meri-
to all’inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale
dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l’amministrazione del
Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.

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