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GIURISPRUDENZA
pe, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ritenendo
che la disposizione censurata violi l’art. 77, secondo comma, Cost.
In particolare, il giudice a quo ha osservato che l’ art. 4quater del D.L. n. 272 del 2005,
convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della L. n. 49 del 2006, ha introdot-
to, esclusivamente in sede di conversione, l’ art. 75bis del D.P.R. n. 309 del 1990, che
contiene una contravvenzione per l’inosservanza di misure di prevenzione nei confronti
di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione.
Secondo il rimettente, la disposizione censurata, introdotta con la sola legge di conver-
sione, difetterebbe del requisito di omogeneità rispetto alle norme contenute nell’origi-
nario decreto legge, così violando l’art. 77, secondo comma, Cost. , analogamente a
quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale in relazione agli art. 4bis e 4vicies ter del
medesimo D.L. n. 272 del 2005 , come convertito, con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, della L. n. 49 del 2006, che per questa ragione li ha dichiarati illegittimi con
la sentenza n. 32 del 2014.
In via subordinata, il giudice a quo ha ritenuto che, ove non venisse accolta la censura
principale, in ogni caso difetterebbero i presupposti della straordinaria necessità e
urgenza di provvedere, stabiliti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost. che, per-
tanto, dovrebbe ritenersi violato anche sotto questo ulteriore profilo.
2. In via preliminare, in punto di determinazione del thema decidendum, questa Corte
osserva che il dispositivo dell’ordinanza di rimessione deve essere letto unitamente
alla sua motivazione, dalla quale si evince chiaramente che le censure sollevate dal
rimettente attengono a un vizio dell’intero art. 4quater del D.L. n. 272 del 2005, come
convertito dall’ art. 1, comma 1, della L. n. 49 del 2006, dipendente dalla disomogenei-
tà del suo contenuto rispetto a quello dell’originario decretolegge.
Il citato art. 4quater introduce, nel D.P.R. n. 309 del 1990 , l’art. 75bis che prevede
(commi da 1 a 5 e comma 7) la possibilità di assoggettare a determinate misure di pre-
venzione i soggetti tossicodipendenti che abbiano commesso illeciti amministrativi in
materia di sostanze stupefacenti ai sensi del precedente art. 75, qualora, in relazione
alle modalità e alle circostanze, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica
l’inosservanza di tali misure di prevenzione integra una contravvenzione punita con
l’arresto da tre a diciotto mesi (comma 6).
Il contenuto normativo della disposizione impugnata è rappresentato, dunque, dall’inestri-
cabile collegamento tra la previsione di particolari misure di prevenzione nei confronti di
persone tossicodipendenti e di una contravvenzione per il caso della loro inosservanza.
Conseguentemente deve ritenersi che l’oggetto della questione di legittimità costituzio-
nale sia costituito dal citato art. 4quater nella sua integralità.
3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi che l’ordinanza di rimessione non presenta
profili di inammissibilità, contenendo un’adeguata illustrazione dei termini del fatto e
delle disposizioni normative implicate, nonché dei profili di illegittimità costituzionale
denunciati, con chiara indicazione dei parametri costituzionali e della conferente giuri-
sprudenza della Corte costituzionale a fondamento della censura.
Nessuna interpretazione orientata o adeguatrice risulta possibile, posto che è la stessa
introduzione dell’articolo censurato a essere ritenuta illegittima, in quanto effettuata
con una procedura viziata.
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