Page 363 - Rassegna 3-2016
P. 363
MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO ED OBBLIGO DI REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI
EX ART. 43 DEL TULPS. PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Motivi ostativi al rilascio ed obbligo di revoca della licenza di porto d'armi Ex
art. 43 del tulps. Problematiche applicative
consiglio di stato - prima sezione - sentenza n. 3257 del 24 ottobre 2014 (numero
affare 01191/2014)
Oggetto: Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Quesito in ordi-
ne all’interpretazione dell’art. 43 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (“Testo unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza”);
la sezione
Vista la relazione n. 557/LEG/225.00/1950 con la quale il Ministero dell’Interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul
quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;
premesso:
Il Ministero dell’Interno chiede al Consiglio di Stato quale sia l’esatta interpretazione
della disposizione di cui all’art. 43 Regio Decreto 18 giugno 1931,
n. 773, con particolare riferimento agli effetti della riabilitazione penale nell’ipotesi con-
templata dal primo comma, che pone una preclusione assoluta al rilascio (e, dunque,
l’obbligo di revoca) dell’autorizzazione al porto d’armi nei confronti di chi sia stato con-
dannato per alcune tipologie di reati.
In ordine alla questione si registrano in seno al Consiglio di Stato due diverse posizioni.
a. Un primo orientamento, di tipo “rigoristico”, si rinviene nella giurisprudenza della IV
e della VI sezione (Sez. VI, Sent. n. 1245 del 03-03-2010; Sez. VI, Sent. n. 2343 del
17-04-2009; Sez. IV, Sent. n. 7970 del 07-11-2006; Sez. IV, Sent. n. 5905 del 05-07-
2005; Sez. IV, Sent. n. 2424 del 25-02-2003; Sez. VI, Sent. n. 2576 del 24-01-2006) e
si basa su un’interpretazione letterale dell’articolo 43 T.U.L.P.S., in forza della quale,
nell’ipotesi di cui al comma 1, alla P.A. non residua alcuna discrezionalità, perché il
legislatore ha preventivamente escluso ogni ulteriore valutazione, ritenendo che coloro
che sono stati dichiarati colpevoli di quei reati di particolare allarme sociale non diano
sufficienti garanzie sulla circostanza del non abuso delle armi di cui venissero even-
tualmente in possesso.
Da ultimo, tale orientamento è stato accolto da T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent.,
24-10-2013, n. 1215 e T.R:G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 24-10
2013, n. 344.
b. Un secondo orientamento, più elastico, in passato rinvenibile prevalentemente nella
giurisprudenza dei TT.AA.RR., di recente ha trovato accoglimento presso la III sezione
del Consiglio di Stato (Cons. St., III, Sent. n. 4630 del 03-08-2011; id., Sent. n. 1552
del 19-03-2012-, id., Sent. n. 822 del 25-01-2013; id., Sent. n. 3719 del 07-06-2013),
secondo cui la riabilitazione estende i propri effetti anche nei procedimenti amministra-
tivi relativi alle licenze in materia di armi, occorrendo procedere ad una lettura evolutiva
dell’art. 43 T.U.L.P.S., soprattutto laddove si tratti di condanne molto risalenti, succes-
361