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LEGISLAZIONE
altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all’Arma dei carabi-
nieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guar-
dia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento.
2. All’esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello
Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del perso-
nale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali
competenti.
3. Al fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo
forestale dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato, con propri
decreti:
a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie
iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di con-
sentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello
Stato;
b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione
delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai com-
piti e alle attività alle stesse trasferiti, delle somme versate all’entrata del bilancio
dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, con-
venzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli
incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell’ambiente, divul-
gazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali già affidate
al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso
la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali
nazionali.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze é altresì autorizzato a provvedere, con pro-
pri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero della difesa delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato:
a) dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti orga-
nismi pagatori regionali a titolo di rimborso all’ Arma dei carabinieri per i controlli effet-
tuati ai sensi del Regolamento n. 907/2014/UE;
b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme già di pertinenza del
Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d’intesa con
il Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle
materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite
all’Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l’affidamento di com-
piti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
6. II Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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