Page 340 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE

c) qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unità assegnate alle Amministrazioni
di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenen-
do altresì conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attività svolte in
via prevalente negli ultimi cinque anni.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente
limitato di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplifi-
cazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbiso-
gno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle
professionalità del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali, verso le quali é
consentito il transito di cui al comma 4, con conseguente attribuzione al personale inte-
ressato dell’assegno ad personam di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da
applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione. Con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di
cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle ammini-
strazioni destinatarie.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblica-
zione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo
periodo, può presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra
quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate. Nella medesima domanda può essere
indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere asse-
gnati all’Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al
comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definiti-
vità del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere
assegnato all’Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della doman-
da determina gli effetti di cui al comma 6.
5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall’effettivo transito, l’as-
segno ad personam di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo,
della legge.
6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il personale che ha presentato la
domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale
tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma
4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sinda-
cali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento
entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicu-
rezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell’articolo 33, comma
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del
presente comma é attribuito il trattamento economico previsto dall’articolo 30, comma
2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

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