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GAZZETTA UFFICIALE

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di dire-
zione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».
3. In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nell’organizzazione di cui all’articolo
174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti
con decreto del Ministro dell’ambiente dell’11 novembre 1986, registrato alla Corte dei
conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro
della difesa dell’8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001,
n. 211, Supplemento Ordinario.

art. 9 - attribuzione al corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del
corpo forestale dello stato

1. In relazione a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli
stessi:
a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da
terra e aerei;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, anche per
quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
2. Per l’espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferi-
mento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell’inter-
no, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed
il Ministro dell’economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto, sono disciplinate:
a) l’individuazione, nell’ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio
antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
b) l’attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antin-
cendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, tramite le direzioni regionali.
3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli
incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d’intesa adottati tra
l’Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità
di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell’Arma dei carabinieri.

art. 10 - attribuzione alla polizia di stato e al corpo della guardia di finanza di specifi-
che funzioni del corpo forestale dello stato

1. In relazione a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal
Corpo forestale dello Stato sono attribuite:
a) alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e con-
trasto della criminalità organizzata in ambito interforze;
b) al Corpo della guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza

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