Page 334 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE
art. 6 - realizzazione sul territorio nazionale del servizio «numero unico di emergenza
europeo 112»
1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza euro-
peo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità determinate dalla
Commissione consultiva di cui all’articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministero dell’interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i proto-
colli d’intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.
Capo III - Assorbimento del Corpo forestale dello Stato
art. 7 - assorbimento del corpo forestale dello stato nell’arma dei carabinieri e attri-
buzione delle funzioni
1. Il Corpo forestale dello Stato é assorbito nell’Arma dei carabinieri, la quale esercita
le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2,
comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di
Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo 10 e delle attività cui prov-
vede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 11.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l’Arma dei carabinieri esercita le
seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroa-
limentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso
nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del con-
sumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambien-
te, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazio-
nale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell’esercizio
delle funzioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in
materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno
degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia
ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità
vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e interna-
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