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LEGISLAZIONE

2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto
dall’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 3 Razionalizzazione dei presidi di polizia
1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell’Arma dei
Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio,
nonché l’articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del
Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da adot-
tare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinate misu-
re volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privile-
giando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabi-
nieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordi-
ne e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione
degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto
dall’articolo 7 del presente decreto, dell’articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile
2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell’articolo 8,
comma 1, lettera e), della legge.
2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefi-
nisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finan-
za ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all’esercizio delle relative
finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché, ai
sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazio-
ne dell’azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa
del Corpo della guardia di finanza, nonché le denominazioni dei comandi e reparti del
medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale
della guardia di finanza.

art. 4 - razionalizzazione dei servizi navali

1. Ai fini dell’esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare
ai sensi dell’articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti
navali dell’Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d’acqua per la
vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque
interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica é già dislo-
cata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad ecce-
zione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni
di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell’interno,
della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia.
3. Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo

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