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LEGISLAZIONE
9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi
connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in
danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi
dell’articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio
di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei
commi 6 e 7 del presente articolo. In tali casi, l’arrestato, il fermato o la persona sotto-
posta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
L’autorità giudiziaria può disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente
ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell’arti-
colo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori
dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l’esercizio della giurisdizione
si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte
ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel
territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.
Capo V - altre disposizioni
art. 20. - disposizioni transitorie relative al comitato parlamentare per la sicurezza
della repubblica
1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
n. 124, è integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando
l’attuale composizione dell’organo e dell’ufficio di presidenza.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i Presidenti
delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentan-
za paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30,
comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi
tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la più alta incidenza per-
centuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.
art. 21. - disposizioni in materia contabile
1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l’operatività dei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, il Dipartimento della pub-
blica sicurezza del Ministero dell’interno, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri
e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata l’impossibilità di provvedere
attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l’attivazione delle proce-
dure d’urgenza previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di beni e di servizi.
2. I Ministeri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nei casi di neces-
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