Page 325 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell’articolo 1096, comma
3, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e successive modificazioni.

art. 12. - norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi
interni

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi
dall’amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono
partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiorna-
mento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazio-
nali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missio-
ni, sono rinviati d’ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso
dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presen-
tato domanda.
2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno
presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del
relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori
del concorso per il quale hanno presentato domanda e l’anzianità relativa determinata
dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

art. 13. - esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi

1. La permanenza all’estero del personale delle Forze armate e di polizia a causa del-
l’impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell’articolo 153, secondo
comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell’articolo 37,
comma 1, del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
grave impedimento di fatto.

art. 14. - orario di lavoro

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposi-
zioni vigenti in materia di orario di lavoro.

art. 15. - riposi e licenza ordinaria

1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali,
se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell’organi-
smo internazionale di riferimento recepite dall’autorità nazionale, competono 2,5 giorni
al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori
del teatro operativo e in costanza di missione.
2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della
licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

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