Page 322 - Rassegna 3-2016
P. 322

LEGISLAZIONE

tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso
entro venti giorni dall’assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazio-
ne e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i pro-
fili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmis-
sione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni
in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili deter-
minate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del
comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate
anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione
delle risorse di cui al comma 3.
5. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, è soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui
al comma 1 del presente articolo.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III - norme sul personale

art. 5. - indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spa-
zio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel ter-
ritorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali è corrisposta, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 4,
comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli
assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui
al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente arti-
colo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo
stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. L’indennità di missione di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista
per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incre-
mentata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e
alloggio gratuiti.
3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3,
e 4, comma 3, nell’ambito delle risorse ivi previste, può essere stabilito per quali teatri
operativi, in ragione del disagio ambientale, l’indennità di cui al comma 1 è calcolata,
nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa
da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.
4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori
del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un’inden-

320
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327