Page 317 - Rassegna 3-2016
P. 317
GAZZETTA UFFICIALE
Legge 11 luglio 2016, n. 133
introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio
(gazzetta ufficiale - serie generale - n. 166 del 18 luglio 2016)
Art. 1.
1. L’ articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incari-
cato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un
processo penale:
a. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o
delle persone connessi al reato;
b. richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un
procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò
che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggia-
mento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte,
di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile
alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli
270 , 270-bis ,276 , 280 , 280-bis , 283 , 284 , 285 , 289-bis , 304 , 305 , 306 , 416-bis
, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , ovve-
ro i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biolo-
gico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripri-
stinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché
per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto
oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto
comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti. La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’in-
caricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito
a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della
Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte mede-
sima».
315