Page 319 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

                                      Legge 21 luglio 2016, n. 145
disposizioni concernenti la partecipazione dell’italia alle Missioni internazionali

              (gazzetta ufficiale - serie generale - n.178 del 1° agosto 2016)

Capo I - disposizioni generali

art. 1. - ambito di applicazione e princìpi generali

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la par-
tecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile
e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell’ambito
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali
cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, com-
prese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto
dell’Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari,
è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che
avvenga nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 11 della Costituzione, del diritto inter-
nazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale
umanitario e del diritto penale internazionale.
2. Rientra nell’ambito di applicazione della presente legge l’invio di personale e di
assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della
legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza
agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali
interventi umanitari.
3. Nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali sono adottate
iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del
5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122
del 18 ottobre 2013, nonché il Piano d’azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza
2014-2016» e i piani successivi.

Capo II - procedimento

art. 2. - deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell’italia alle missioni
internazionali

1. La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei
ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la
necessità, può essere convocato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del codice dell’or-
dinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supre-
mo di difesa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle Camere, che
tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei

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