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GAZZETTA UFFICIALE
nità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
5. Ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari delle Forze armate
in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei graduati.
6. Non si applica l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Il personale militare impiegato dall’ONU nell’ambito delle missioni internazionali con
contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepi-
sce l’indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio
poste a carico dell’Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi
corrisposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rim-
borsi per servizi fuori sede, sono versati all’Amministrazione della difesa, al netto delle
ritenute, fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento
economico fisso e continuativo e dell’indennità di missione di cui al presente articolo,
al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.
art. 6. - compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario
1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, quan-
do non è prevista la corresponsione dell’indennità di missione ai sensi dell’articolo 5, è
corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordi-
nario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali
di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario
di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annua-
le in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.
2. Nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, le spese per i com-
pensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o di addestramento
propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in
deroga ai limiti di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
art. 7. - indennità di impiego operativo
1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostitu-
zione dell’indennità di impiego operativo ovvero dell’indennità pensionabile percepita,
è corrisposta, se più favorevole, l’indennità di impiego operativo nella misura uniforme
pari al 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base di cui all’articolo 2,
primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o
volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffer-
mati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l’articolo 19, primo
comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l’articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
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