Page 326 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE
art. 16. - utenze telefoniche di servizio
1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali è concesso di
poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano dispo-
nibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.
art. 17. - personale civile
1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposi-
zioni della presente legge in quanto compatibili.
art. 18. - consigliere per la cooperazione civile
1. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3,
e 4, comma 3, nell’ambito delle risorse ivi determinate, può essere previsto il conferi-
mento dell’incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare ita-
liano del contingente internazionale. Il predetto incarico è conferito con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro della difesa.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal pre-
sente articolo.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, non-
ché, se ritenuta opportuna, l’applicazione delle procedure di gestione finanziaria previ-
ste per le rappresentanze diplomatiche»;
b) all’articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguen-
ti: «nonché ai consiglieri per la cooperazione civile».
Capo IV - disposizioni penali
art. 19. - disposizioni in materia penale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato
in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La com-
petenza è del tribunale militare di Roma.
2. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l’applicazione delle norme del codi-
ce penale militare di guerra.
3. Non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni interna-
zionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittima-
mente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo
di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere
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