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GAZZETTA UFFICIALE

modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell’ambito delle risorse finanzia-
rie disponibili nel fondo di cui all’articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferi-
mento alle missioni concluse nell’anno in corso, precisa l’andamento di ciascuna mis-
sione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle
donne e all’adozione dell’approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la riso-
luzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le
risoluzioni successive, nonché i Piani d’azione nazionali previsti per l’attuazione delle
stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un docu-
mento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti
dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale
impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è inte-
grata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali
competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell’ambito di ciascuna mis-
sione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo
stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione.
2. Sono abrogati:
a) l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;
b) l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
c) l’articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;
d) l’articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135;
e) l’articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

art. 4. - fondo per il finanziamento delle missioni internazionali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di
cui all’articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero
da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo
sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel
quadro della programmazione triennale di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 11
agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima
legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno e del-
l’economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli
importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella rela-
zione di cui all’articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni
parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione

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