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LEGISLAZIONE
rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle mis-
sioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano
l’autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il
Governo indica, per ciascuna missione, l’area geografica di intervento, gli obiettivi, la
base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il nume-
ro massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbi-
sogno finanziario per l’anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo
4, comma 1. Qualora il Governo intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 19,
comma 2, per prevedere l’applicazione ad una specifica missione delle norme del codi-
ce penale militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno
e dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, sono
destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente articolo.
Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica espli-
cativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso
entro venti giorni dall’assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informa-
zione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per
i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova tra-
smissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per il finanziamento delle missioni
di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese
mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma
2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate antici-
pazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle
risorse di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di
cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi
inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell’eventuale modifica di uno o più
caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
art. 3. - sessione parlamentare sull’andamento delle missioni autorizzate
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro dell’interno per la parte di competenza, presenta alle Camere, per la discus-
sione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni
in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l’anno successivo, ivi inclusa la pro-
roga della loro durata come definita ai sensi dell’articolo 2, nonché ai fini dell’eventuale
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