Page 324 - Rassegna 3-2016
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LEGISLAZIONE
art. 8. - trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicura-
tivo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dal-
l’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al tratta-
mento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente,
l’articolo 1897 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicura-
tivo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l’in-
dennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall’ordinamento
vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l’articolo 881 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle
missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi,
sono poste a carico dell’Amministrazione della difesa, ai sensi dell’articolo 1881 del
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
art. 9. - personale in stato di prigionia o disperso
1. Le disposizioni dell’articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell’articolo 7 e dell’articolo 8,
comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di pri-
gionia o disperso a causa dell’impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato
di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
art. 10. - prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finan-
ziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni
vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere pro-
lungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla
riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi del-
l’articolo 988-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
art. 11. - Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell’avan-
zamento al grado superiore
1. Ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado superiore, i periodi di comando,
di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate
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