Page 329 - Rassegna 3-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

sità e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche
in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d’oneri,
entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie
del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze, connesse con le mis-
sioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali
d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunica-
zione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti
variazioni di bilancio.

art. 22. - interventi urgenti

1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità
della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autoriz-
zati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga
alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabi-
lito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3,
e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

art. 23. - cessione di mezzi e di materiali

1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d’armamento di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, nell’ambito delle missioni internazionali si applicano gli arti-
coli 312 e 2132 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

art. 24. - pagamenti effettuati da stati esteri o da organizzazioni internazionali

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni interna-
zionali, ad esclusione di quelli effettuati dall’ONU, come corrispettivo di prestazioni rese
dalle Forze armate italiane, dalla Polizia di Stato e dal Corpo della guardia di finanza
nell’ambito delle missioni internazionali sono versati in entrata per essere riassegnati,
relativamente alla quota di pertinenza del Ministero della difesa, nel fondo in conto
spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del
Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e, per le quote di pertinenza del Ministero dell’interno e del Ministero
dell’economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dei pertinenti stati di previsione.
2. I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall’ONU come corrispettivo di prestazioni
rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali sono versati
nel fondo di cui all’articolo 4, comma 1.

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