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GAZZETTA UFFICIALE

uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla
legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti,
ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni con-
cernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti
dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio
1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare proce-
dono all’arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in fla-
granza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secon-
do comma, del codice penale militare di pace.
6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni interna-
zionali, qualora le esigenze operative non consentano che l’arrestato o il fermato sia
posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto o il
fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche
con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di conva-
lida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quaran-
totto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze opera-
tive non lo consentano, si procede all’interrogatorio, ai sensi dell’articolo 388 del codice
di procedura penale, e all’udienza di convalida, ai sensi dell’articolo 391 del medesimo
codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o
audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico mini-
stero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità
delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e
senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto
e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata
o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni
all’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti e redige verbale delle operazioni
svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì
diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero
da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto
di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
7. Con le stesse modalità di cui al comma 6 si procede all’interrogatorio della persona
sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta,
nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento
militare di pena per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.
8. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell’alto mare in cui si svolgono le mis-
sioni internazionali, in danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni
stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della
difesa per i reati commessi in danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

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