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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Ha, infatti, precisato l’Avvocato Generale Sharpston che sia la domanda
di Hamas in primo grado sia l’impugnazione del Consiglio(16) vertevano, essen-
zialmente, su aspetti processuali piuttosto che di merito.
Nel formulare le conclusioni si è, dunque, volutamente astenuta dall’espri-
mere qualsiasi opinione in merito alla questione di merito se la condotta conte-
stata ad Hamas, come esaminata e valutata da decisioni di autorità competenti,
permetta di iscrivere e/o mantenere il suddetto gruppo e/o i suoi affiliati nel-
l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3.
Le sue conclusioni devono, pertanto, essere lette come riguardanti soltan-
to la garanzia dello stato di diritto, il rispetto del giusto processo e i diritti della
difesa.
In data 8 settembre 2016 sono state pubblicate le conclusioni
(16) - Per completezza si riporta l’estratto dei motivi dell’impugnazione proposta dal Consiglio in
data 19 dicembre 2014, nei quali si fa espresso riferimento al caso Kadi II.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato l’iscrizione della LTTE nell’elenco per
meri motivi procedurali. Il Consiglio sostiene che il Tribunale è incorso in errore per i motivi
di seguito esposti.
Primo motivo: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Consiglio dovesse dimostrare, nella
motivazione, di aver verificato che l’attività dell’autorità del paese terzo all’origine dell’iscri-
zione nell’elenco sia stata svolta nel rispetto di garanzie sufficienti. Sebbene il Consiglio
ammetta che l’attività dell’autorità competente nel paese terzo debba essere inquadrata in una
normativa e in una prassi rispettose dei diritti fondamentali delle persone interessate, esso
afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto esigendo che tale informazione
fosse inclusa nella motivazione.
Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare l’utilizzo, da parte
del Consiglio, di informazioni di pubblico dominio. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente
censurato l’uso, da parte del Consiglio, di materiale la cui fonte è pubblica. Il Tribunale, poi,
ha ritenuto a torto che il Consiglio avrebbe dovuto chiedere a un’autorità competente di
indagare sugli articoli di stampa cui viene fatto riferimento nella motivazione. Infine, il
Tribunale ha erroneamente dichiarato che il suo rifiuto di approvare il riferimento fatto dal
Consiglio a materiale proveniente da fonti pubbliche doveva condurre all’annullamento della
decisione contestata.
Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore per non aver riconosciuto che l’iscrizione
nell’elenco poteva trovare fondamento del 2001 UK Proscription order [ordinanza di pro-
scrizione del Regno Unito del 2001]. L’interpretazione del Tribunale, oltre a non essere giu-
ridicamente fondata, comporta la conseguenza che un’entità potrebbe ostacolare la propria
iscrizione nell’elenco ai sensi della posizione comune 931 rifiutandosi di contestare la sua
iscrizione nell’elenco o la sua proscrizione nello Stato membro da cui proviene la decisione
ex articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 931. Inoltre, la motivazione del Tribunale
non è compatibile con la sentenza nella causa Kadi II.
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