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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

      La Corte ha, quindi, ritenuto, che non era stato prodotto alcun elemento
di prova o di informazione per suffragare, nel caso specifico, le indicazioni del
coinvolgimento del Kadi nell’attività terroristica e giustificare le misure restrit-
tive a suo carico, sia per insufficienza della motivazione, sia per assenza di ele-
menti d’informazione o di prova, a fronte delle circostanziate contestazioni
opposte dall’interessato (punti 161-163).

4. Il caso Nada

      E’ opportuno soffermarsi anche sulla pronuncia resa dalla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, Grande Chambre, nell’affaire Nada, in data 12 settembre
2012, perché i Giudici si richiamano espressamente alla sentenza Kadi nella
parte in cui si rileva che “i principi che disciplinano l’ordinamento giuridico
internazionale creato dalle Nazioni Unite non comportano l’esclusione di un
controllo giurisdizionale della legittimità interna del regolamento controverso
sotto il profilo dei diritti fondamentali per il fatto che l’atto in questione mira
ad attuare una risoluzione del Consiglio di Sicurezza adottata in base al capitolo
VII della Carta delle Nazioni Unite”.

      Con i dovuti aggiustamenti alla fattispecie esaminata, il medesimo princi-
pio è stato applicato dai giudici di Strasburgo, ritenendo che la natura vincolan-
te delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in tema di
lotta al terrorismo non dispensa gli Stati parte della Convenzione dal dovere di
rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

      Con la pronuncia in esame, la Grande Camera della Corte europea dei
diritti dell’uomo - trovatasi ancora una volta a dover affrontare il delicato bilan-
ciamento tra diritti fondamentali dell’individuo e tutela della sicurezza nazionale
ed internazionale contro il terrorismo - ha condannato la Svizzera per violazio-
ne degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad
un ricorso effettivo) CEDU nel procedimento promosso da Youssef Nada,
uomo d’affari italo-egiziano, che era stato di fatto confinato per diversi anni nel-
l’enclave di Campione d’Italia, poiché sospettato di essere legato, anche finan-
ziariamente, alla rete terroristica di Al-Qaeda ed Osama Bin Laden.

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