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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
La Corte, anzitutto, ha delineato con chiarezza l’assetto dei rapporti tra
l’ordinamento comunitario e il sistema giuridico internazionale ed, in particola-
re, ha affrontato la delicata questione degli effetti che le Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza provocano all’interno dell’ordinamento comunitario. I
giudici hanno osservato che la Comunità europea è una comunità di diritto; sic-
ché sia gli Stati membri sia le sue istituzioni sono soggette al controllo di con-
formità dei propri atti rispetto al Trattato CE, che ha predisposto un sistema
completo di rimedi giurisdizionali (punto 281). In nessun caso, un accordo
internazionale può pregiudicare il sistema delle competenze delineate dal
Trattato CE o l’autonomia stessa dell’ordinamento giuridico comunitario
(punto 282). La Corte ha anche ribadito il ruolo rivestito dai diritti fondamen-
tali: essi rientrano nei principi di diritto, la cui tutela è garantita dalla Comunità,
e rappresentano, altresì, il parametro per sindacare la legittimità degli atti comu-
nitari (punti 283 - 285).
Sulla scorta di tali affermazioni, la Corte di giustizia ha rilevato, dunque,
che gli obblighi discendenti da un ordine internazionale non possono in alcun
modo compromettere o ledere i principi costituzionali del Trattato CE, tra i
quali figura certamente il principio secondo il quale tutti gli atti comunitari deb-
bono rispettare i diritti fondamentali. Contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale di prima istanza, dunque, la Corte di giustizia - rilevando che il rego-
lamento in questione non assicurava all’individuo alcuna tutela giurisdizionale
nei confronti delle misure interdittive e consentiva, al contempo, una interfe-
renza sproporzionata sul godimento del diritto di proprietà - ha stabilito che i
diritti fondamentali invocati dal ricorrente erano stati effettivamente violati.
c. La sentenza del Tribunale del 2010
Seguendo in qualche modo il “suggerimento” fornito dalla Corte con la
citata sentenza del 2008, veniva adottato dalla Commissione in data 28 novem-
bre 2008 il Regolamento (CE) n. 1190/2008, recante la (centunesima) modifica
del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla
rete Al-Qaeda e ai Talibani.
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