Page 251 - Rassegna 3-2016
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IL TERRORISMO INTERNAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA
                        DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

      Il Regolamento n. 1190/2008 reiterava le misure restrittive nei confronti di
Kadi, ma, al fine di conciliare le contrapposte esigenze di segretezza di alcune
informazioni e quelle relative al pieno controllo giurisdizionale sulle sanzioni,
conteneva anche un meccanismo in base al quale, in presenza di informazioni
ritenute non comunicabili agli interessati da parte del Comitato per le sanzioni, si
riconosceva, però, al Giudice il diritto di accesso alle informazioni in questione.

      Il Tribunale accoglieva il ricorso di Kadi, basato, ancora una volta, sulla
violazione dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e
la restrizione sproporzionata del diritto di proprietà e annullava il Regolamento
del 2008; argomentando, in particolare, sulle automatiche conseguenze derivan-
ti dalla mancata comunicazione integrale e dettagliata dei motivi dell’inserimen-
to del ricorrente nella list.

d. La sentenza della Corte di giustizia Grande Sezione del 2013

      La Corte ha respinto i ricorsi in appello proposti dalla Commissione, dal
regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dal Consiglio dell’Unione
europea, fornendo importanti precisazioni circa la natura e la portata del con-
trollo che deve effettuarsi in sede giurisdizionale sui Regolamenti, applicando le
affermazioni di principio espresse nel suo precedente del 2008.

      La Corte ha utilizzato le previsioni della Carta di Nizza, prendendo le
mosse dai diritti fondamentali in essa contenute e, in particolare, l’art. 41, para-
grafo 2, richiamando il precedente costituito dalla sentenza del 21 dicembre
2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, che com-
porta il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto
dei legittimi interessi alla riservatezza (punto 99); poi, l’art. 47, che postula che
l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi
riguardi, affinchè possa difendere i propri diritti nelle migliori condizioni pos-
sibili (punto 100); e l’art. 52, paragrafo 1, che ammette limitazioni all’esercizio
dei diritti, purchè la limitazione rispetti il contenuto essenziale del diritto fon-
damentale in questione e, in ossequio al principio di proporzionalità, sia neces-
saria e corrisponda effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti
dall’Unione (sentenza ZZ, in C-300/11, punto 51, punto 101).

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