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IL TERRORISMO INTERNAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA
                        DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

a livello universale»; riteneva, inoltre, del tutto irrilevante la circostanza che dal
regolamento impugnato fossero «menomati i diritti fondamentali tutelati dal-
l’ordinamento giuridico comunitario, o i principi di tale ordinamento», perché
gli Stati, aderendo alle Nazioni Unite, avrebbero accettato (sul piano del diritto
internazionale) la prevalenza degli obblighi nascenti dalla relativa Carta su qual-
siasi violazione dei diritti fondamentali medesimi» (punto 341).

      Il Tribunale affermava, poi, che «Occorre ... riconoscere la fondatezza
degli argomenti dedotti dalle istituzioni ... tenendo presente che non è in forza
del diritto internazionale generale, come sostengono le parti, bensì in forza del
Trattato CE stesso che la Comunità era tenuta a dare esecuzione alle risoluzioni
controverse del Consiglio di sicurezza, nell’ambito delle sue competenze»
(punto 257).

      Aveva, comunque, affermato (in linea con la precedente giurisprudenza)
che «la Comunità in quanto tale non è direttamente vincolata alla Carta delle
Nazioni Unite e che pertanto non è tenuta, in base ad un obbligo di diritto
internazionale pubblico generale, ad accettare ed applicare le risoluzioni del
Consiglio di sicurezza, conformemente all’art. 25 della detta Carta. Il motivo di
ciò è che la Comunità non è né membro dell’ONU, né è destinataria delle riso-
luzioni del Consiglio di sicurezza, né subentra nei diritti e negli obblighi dei suoi
Stati membri ai sensi del diritto internazionale pubblico» (punto 242).

b. La sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 3 settembre 2008

      La sentenza del Tribunale era impugnata da Kadi e, con sentenza del 3 set-
tembre 2008, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea annullava il
regolamento comunitario n. 881/2002 nella parte che lo riguardava.

      Le argomentazioni a sostegno di tale revirement sono state particolar-
mente sottolineate dalla dottrina in sede di commento, da un lato, perchè con-
tribuiscono a mettere in luce le contraddizioni che accompagnano l’attuazio-
ne delle misure antiterrorismo imposte dalle Nazioni Unite e, dall’altro, per-
chè riconoscono in capo ai giudici comunitari il potere di verificare il rispetto,
da parte del provvedimento attuativo, dei principi generali dell’ordinamento
europeo.

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