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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

di de-listing, imponendo ad essi di assicurare ogni garanzia di contraddittorio
nel procedimento amministrativo che gli interessati possono attivare e che
potrebbe portare ad una richiesta, rivolta dallo Stato di appartenenza o di resi-
denza all’organismo dell’Onu, di cancellazione del nominativo dall’elenco
oppure una deroga al congelamento dei capitali; e circonda tale procedura delle
dovute garanzie giurisdizionali, che devono ovviamente essere assicurate dagli
stessi Stati membri che devono pienamente garantire i diritti dei soggetti colpiti
dalle misure anti-terrorismo(10).

      In un secondo tempo, estende il suo sindacato sugli atti comunitari di
attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza quando essi non siano
espressione di un potere vincolato, ma comportino un margine di valutazione
discrezionale: in questo caso le Istituzioni comunitarie non possono derogare
alle garanzie che tutelano i diritti individuali, e in particolare il diritto di difesa
nel procedimento decisionale (sia comunitario che nazionale) e il correlato dirit-
to di agire di fronte agli organi giurisdizionali(11).

(10) - Ordinanza Segi del 7 giugno 2004 (T-338/02), punto 38 della motivazione. Sentenza Ayadi
       e Hassan del 12 luglio 2006 (rispettivamente ,T-253/02 e T-49/04).

(11) - La dottrina italiana (R. Bin, nell’articolo del 25 ottobre 2006, “Democrazie e terrorismo”) ha
       richiamato la sentenza n. 15/1982, con la quale la Corte costituzionale italiana aveva affron-
       tato il problema della legislazione d’emergenza varata per contrastare il terrorismo interno
       negli “anni di piombo”. Anche allora il legislatore era stato indotto a varare una serie di misu-
       re che fortemente limitavano le garanzie individuali, tra l’altro dilatando enormemente i ter-
       mini della carcerazione preventiva.
       Benché esse “suscitino immediato e profondo turbamento”, la Corte non le censura, valu-
       tandole adeguate alle circostanze: “come l’esigenza della tutela dell’ordine democratico e
       della sicurezza pubblica è l’occasio legis, così le obiettive difficoltà degli accertamenti ne sono
       la ratio”. “Di fronte ad una situazione d’emergenza, quale risulta quella in argomento -
       aggiunge la Corte in premessa - Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere,
       ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazio-
       ne d’emergenza”. L’argomento tradizionale della salus publica suprema lex apre sempre “una
       linea di credito al legislatore”, da cui ci si aspettano misure legislative efficaci.
       Ma di una linea di credito si tratta, non di un blank check, come ha osservato la giudice
       O’Connor in Hamdi v. Rumsfeld. La Corte costituzionale mette subito in chiaro che lo stato
       d’emergenza è “una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente tem-
       poranea”, per cui “essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se
       ingiustificatamente protratte nel tempo”. Non si tratta però soltanto della durata nel tempo:
       le garanzie dei diritti non posso essere “vanificate” e devono rispettare “criteri di congruità”.
       Pur in una motivazione piuttosto “stringata”, sono tuttavia chiari i segni di un tentativo di

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