Page 239 - Rassegna 3-2016
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IL TERRORISMO INTERNAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA
                        DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

sione transnazionale” (come il terrorismo, la tratta degli esseri umani, la corru-
zione, le varie forme di criminalità informatica e organizzata)(3).

      La realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno
dell’Unione comprende settori politici quali la gestione delle frontiere esterne
dell’Unione, la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, le politiche di asilo
e di immigrazione, la cooperazione di polizia e la lotta contro la criminalità, com-
presa la lotta al terrorismo. L’articolo 67 TFUE ne definisce gli obiettivi, prescriven-
do che l’Unione europea realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel
rispetto dei diritti fondamentali, nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Prevede, inoltre, che l’Unione
garantisca la libera circolazione delle persone e un livello elevato di sicurezza, attra-
verso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudi-
ziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

      L’articolo 83 del Trattato, come ricordato, fa esplicito riferimento al terro-
rismo come crimine grave. L’articolo 75 stabilisce, inoltre, che, per quanto
riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo
la procedura legislativa ordinaria, definiscano un insieme di misure amministra-
tive concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei
capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o
detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

      L’articolo 88 assegna a Europol il compito di sostenere e potenziare l’azio-
ne delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell’applicazione della
legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta
contro il terrorismo.

(3) - Sul piano processuale l’aspetto certamente più innovativo è rappresentato, da un lato, dall’ar-
      ticolo 85 TFUE, nella parte in cui prefigura una nuova fisionomia di Eurojust, non più mero
      soggetto titolare del compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra
      le autorità nazionali responsabili delle indagini e delle azioni penali, ma potenziale titolare di
      autonomi poteri ( quale quello di avviare indagini penali e di comporre e prevenire conflitti di
      competenza) e, dall’altro, dall’articolo 86, il quale prevede un’adeguata base giuridica, dopo una
      lunga gestazione iniziata con il Corpus juris elaborato nel 1997, per la creazione di un nuovo
      soggetto, la Procura europea, la cui importanza strategica è stata più volte sottolineata, in
      diverse occasioni dal Ministro della Giustizia in carica.

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