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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

      Va, innanzitutto, precisato che la giurisprudenza della Corte che si esami-
nerà si è declinata secondo le norme che disciplinano l’accesso al Giudice
dell’Unione europea mediante ricorso (art. 47), mediante rinvio pregiudiziale
(art. 267 del Trattato di funzionamento di Funzionamento dell’Unione europea,
in prosieguo, TFUE) e in sede consultiva.

      L’evoluzione normativa e giurisprudenziale esaminata è temporalmente e
concettualmente collocata nel periodo successivo agli attentati dell’11 settem-
bre 2001. Come osservato dalla dottrina, l’azione di contrasto al terrorismo ha
assunto la dimensione di un “sistema multilivello”, poiché la gran parte delle
misure sono state adottate seguendo un procedimento “a cascata”, nel quale
hanno svolto un ruolo attivo l’ONU, l’Unione europea e gli Stati Nazionali(1).

      La risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che ha costitui-
to la misura più rilevante è stata adottata in base al Capitolo VII della Carta e che gli
Stati sono obbligati a rispettare in forza degli articoli 25, 48 e 103 della Carta. In par-
ticolare, l’art. 103 statuisce la priorità degli obblighi derivanti dagli Accordi interna-
zionali e da essa è derivato che l’Unione europea, anche se non è membro dell’ONU,
si sia ritenuta vincolata ad attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Con l’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, l’abolizione dei
tre pilastri di cui si componeva l’Unione europea sin dalla sua istituzione con il
Trattato di Maastricht ha determinato l’applicazione del modello comunitario anche
alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Ne è derivato, inoltre, che
l’intervento normativo si è espresso con Direttive e Regolamenti (atti che, in quanto
tali, sono sottoposti ai meccanismi di tutela giurisdizionale contemplati dal
Trattato)(2), e non più attraverso decisioni quadro, che nonostante l’obbligo di inter-
pretazione conforme, non erano, tuttavia, direttamente efficaci.

      In tale rinnovato assetto normativo, con riguardo al diritto penale sostan-
ziale, l’articolo 83 del TFUE attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio la
facoltà di fissare “norme minime relative alla definizione dei reati e delle san-
zioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimen-

(1) - Chiara DI STASIO, La lotta multilivello al terrorismo internazionale, Giuffrè, 2015, pagg. 625 e seguenti.
(2) - Tali meccanismi, è opportuno precisare, dal 1° dicembre 2014 trovano applicazione anche con

      riguardo agli atti dell’ex terzo pilastro. Il protocollo n. 36, allegato al TUE e al TFUE, infatti,
      prevedeva con riguardo ai meccanismi di tutela giurisdizionale per gli atti del c.d. (ex) terzo
      pilastro dell’Unione europea un regime transitorio quinquennale.

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