Page 243 - Rassegna 3-2016
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IL TERRORISMO INTERNAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA
                        DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

associati con le organizzazioni terroristiche, soggetti ai quali vanno applicate
sanzioni, tra le quali, il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie.

      L’Unione europea ha applicato le risoluzioni dell’Onu tramite una serie di
atti assunti nell’ambito del secondo e terzo pilastro. Tali atti sono stati, poi,
recepiti ed eseguiti da una serie di regolamenti CE.

      Il punto nodale attiene, evidentemente e come ampiamente sottolineato
dalla dottrina, alla tutela giurisdizionale esperibile dalle persone e dalle organiz-
zazioni colpite, che vedono direttamente limitati i loro diritti individuali, dall’in-
clusione del proprio nominativo in una lista compilata da un organismo inter-
nazionale (di fronte al quale non esiste alcuna garanzia né procedurale né giuri-
sdizionale), poi attuata tramite atti dell’Unione europea (rientranti nella PESC
e, perciò, non sindacabili) e, infine, eseguita con provvedimenti dell’Unione sin-
dacabili solo in astratto, ma non in concreto, perché un giudizio su di essi com-
porterebbe un sindacato sugli stessi atti PESC e sulle risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza.

      Il problema è stato posto dal ricorso dei soggetti privati direttamente col-
piti dai provvedimenti della Comunità europea, dando luogo ad una lunga
sequenza di decisioni del Tribunale di prima istanza e della Corte di Giustizia.

      Il percorso seguito dal giudice comunitario è molto significativo e può
essere come di seguito a grandi linee così riassunto. Esso è partito da posizioni
di netta preclusione, in cui si è esplicitamente negato che i soggetti colpiti
godessero di un diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti: la documen-
tazione che ha portato all’inserimento dei nominativi nella lista è coperta da
assoluta riservatezza e non può essere richiesta dagli interessati, perché ciò è
funzionale all’effettività della lotta al terrorismo(9); peraltro, gli obblighi assunti
dagli Stati membri nell’ambito dell’Onu prevalgono su qualsiasi altro obbligo di
diritto interno o di diritto internazionale pattizio, per cui anche per gli atti
assunti dalle istituzioni europee che siano vincolati dalle risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza è escluso qualsiasi controllo di legittimità da parte dei
giudici comunitari.

      In effetti nelle decisioni successive il giudice comunitario introduce dei
correttivi. In primo luogo sottolinea il ruolo degli Stati membri nella procedura

(9) - Sentenza Sison del 26 aprile 2005 (T-110/03, T-150/03 e T-405/03).

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