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IL TERRORISMO INTERNAZIONALE NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
3. Il caso Kadi
Il 18 luglio 2013 l’ormai nota vicenda riguardante Yassin Abdullah Kadi è
tornata per la quarta e, probabilmente ultima, volta ad essere oggetto di una
pronuncia di un organo giurisdizionale dell’Unione europea.
Yassin Abdullah Kadi è un cittadino saudita che nel 2001 viene inserito in
una black list, perché sospettato di essere legato alla rete terroristica di Osama
Bin Laden. A tale iscrizione segue - per effetto di un regolamento comunitario
(n. 881 del 27 maggio 2002) emesso in attuazione risoluzione n. 1390/2002 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che imponeva specifiche misure
restrittive nei confronti di persone o società riconducibili ad Al Qaeda - il pres-
soché immediato ‘congelamento’ dei suoi capitali europei.
riportare lo stato d’emergenza all’interno di un sistema controllabile. Ed è questa la prospet-
tiva che emerge in tutte le decisioni dei giudici chiamati a giudicare la legislazione speciale
emanata nei vari sistemi giuridici.
Le leggi per l’emergenza sono uno “shock “per l’ordinamento giuridico, come un sasso lan-
ciato in una rete elastica, lo deformano, ma non lo sfondano. La rete tende ad assorbire il
colpo e a riprendere la forma originale. Sono proprio i giudici a far reagire la rete. Sfugge al
sindacato del giudice la valutazione - per dirla ancora con le parole della Corte costituzionale
- se il mezzo scelto dal legislatore “sia il mezzo più appropriato per sradicare o, almeno, per
fronteggiare con successo (il) terrorismo… perché si risolverebbe in un sindacato su una
scelta operata in tema di politica criminale dal potere su cui istituzionalmente grava la
responsabilità di tutelare la libertà e, prima ancora, la vita dei singoli e dell’ordinamento
democratico”. Perché, come ha affermato Aharon Barak, la Corte non deve prendere posi-
zione sul problema di quali siano le misure di sicurezza efficaci nella lotta contro il terrori-
smo”. Vi è di solito anche uno scarto temporale che non va trascurato: il legislatore e il pote-
re esecutivo agiscono anticipando gli eventi, in condizioni di incertezza; i giudici invece inter-
vengono per lo più quando gli eventi, o quanto meno la loro anticipazione, si sono già veri-
ficati, forse esauriti, e possono esprimere un giudizio più “freddo”. Ma ciò non esclude affat-
to un controllo sulla ragionevolezza sulla valutazione ex ante del rischio e sulla congruità
degli strumenti introdotti rispetto al fine (la sentenza dei Law Lords lo dimostra chiaramen-
te), sulla proporzionalità delle misure legislative in rapporto all’incidenza sulla tutela dei diritti
fondamentali, in modo da garantire che l’emergenza non sia la scusa per introdurre limita-
zioni eccessive, ingiustificate o discriminatorie ai diritti costituzionali.
La rete delle argomentazioni giuridiche non deve subire lacerazioni in nome della necessità
di provvedere, e deve riprendere il prima possibile la sua forma originale. Perché è fin troppo
chiaro quale sia il rischio: “Dobbiamo renderci conto che qualunque cosa venga decisa quan-
do il terrorismo minaccia la sicurezza, è destinata a durare per molti anni dopo che il terro-
rismo sarà stato sconfitto. Per questo, i giudici devono agire con coerenza e costanza”.
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