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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Inoltre, l’articolo 222 prevede una “clausola di solidarietà”, consentendo
all’Unione e agli Stati membri di intraprendere azioni comuni qualora uno di
essi diventi oggetto di un attacco terroristico. In tal caso, l’Unione è tenuta a
mobilitare tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua
disposizione dagli Stati membri, per prevenire la minaccia terroristica, per pro-
teggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale
attacco terroristico e per prestare assistenza a uno Stato membro sul suo ter-
ritorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco. Se uno Stato
membro subisce un attacco terroristico, gli altri Stati, su richiesta delle sue
autorità politiche, dovranno prestargli assistenza, coordinandosi in sede di
Consiglio(4).
Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà da parte dell’Unione
sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta
della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza, previa informazione del Parlamento euro-
peo. Qualora la decisione abbia implicazioni nel settore della difesa, occorre
una decisione adottata all’unanimità dal Consiglio europeo e dal Consiglio(5).
Il Trattato consente all’Unione di ricorrere a mezzi civili e militari anche
in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la preven-
zione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conforme-
mente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
L’articolo 43 specifica che tali missioni possono contribuire alla lotta con-
tro il terrorismo, anche tramite il sostegno a Paesi terzi per combattere il terro-
rismo sul loro territorio. Obiettivo, portata e modalità generali di realizzazione
(4) - Appare opportuno rilevare che, in seguito agli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13
novembre 2015, il Presidente francese Hollande, considerando gli attentati terroristici veri e
propri atti di aggressione armata, ha chiesto l’attivazione della clausola di solidarietà prevista
dall’art. 42 del TUE, in base al quale, “qualora uno Stato membro subisca un’aggressione
armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con
tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”.
(5) - Ciascun membro del Consiglio può tuttavia motivare una propria astensione dal voto con una
dichiarazione formale. In tal caso, non sarà obbligato ad applicare la decisione, ma accetterà
che essa impegni l’Unione. La decisione non potrà essere adottata qualora i membri del
Consiglio che motivano in tal modo l’astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati
membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell’Unione.
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